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Il Registro Elettronico Nazionale sostituirà il Sistri


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19 Febbraio 2019

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo coordinato in legge del Decreto Semplificazioni (DL 14 dicembre 2018, n. 135) e la correlativa Legge di Conversione (Legge 11 febbraio 2019, n. 12).

La conversione conferma la soppressione del Sistri, il sistema di tracciamento rifiuti utilizzato fino al 31 dicembre 2018 – come comunicato anche da noi su questo canale – e introduce il Registro Elettronico Nazionale.

Il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente. I termini e le modalità d iscrizioni verranno stabiliti con un futuro decreto, nel quale saranno anche stabilite le modalità di organizzazione e il funzionamento di tale Registro.

I soggetti obbligati all’iscrizione al Registro

  • Rifiuti pericolosi: Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di tali rifiuti e gli Enti e le imprese che li raccolgono e/o trasportano, a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari.
  • Rifiuti non pericolosi: i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento e le imprese e gli Enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali, da attività industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti e di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque  e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, ai sensi dell’art. 189 c. 3 del D.Lgs. 152/2006).
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Sanzioni e costi del Registro

L’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale comporterà un versamento a titolo di “diritti di segreteria” e l’importo del contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Entrambe le cifre verranno definite con futuro decreto.

Oggi gli oneri derivanti dall’istituzione del Registro elettronico sono pari a 1,61 milioni di euro per l’anno 2019. Dal 2020 agli oneri di funzionamento si provvederà con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e dal contributo annuale.

Il mancato pagamento dell’iscrizione e il parziale o totale mancato versamento del contributo verranno sanzionati per via amministrativa con sanzione pecuniaria i cui importi saranno definiti nel medesimo decreto futuro.

Fino alla piena operatività del Registro Elettronico Nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita compilando i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione rifiuti e il MUD (ai sensi degli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 nella versione precedente al D. Lgs. 205/2010).

Fonti
Per la Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Per il Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni).
Per Norme in materia ambientale – D. Lgs. 152/2006.
Per Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive – D. Lgs. 205/2010.