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RAEE: dal 15 agosto 2018 entra in vigore l’ “Open Scope”


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24 Agosto 2018

Il 15 agosto è entrata in vigore una delle novità più importanti previste dal Decreto Legislativo 49/2014. Si tratta di un grande cambiamento nel campo di applicazione della normativa sui RAEE: l’inclusione di molte apparecchiature prima non soggette alle specifiche disposizioni settoriali.

RAEE e “Open scope”

Innanzitutto specifichiamo che il D. lgs. 49/2014 è la normativa che recepisce la Direttiva Europea 2012/19/UE, la quale appunto già prevedeva l’entrata in vigore del cosiddetto “open scope” il 15 agosto 2018 e il nuovo obiettivo di riciclo RAEE per il 2019.

Entriamo nel dettaglio.

L’ “open scope” è il termine con il quale viene definito il nuovo campo di applicazione “aperto” della normativa RAEE che, da agosto 2018, si estende fino a ricomprendere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato italiano, salvo qualche esclusione che vedremo più avanti.

Dunque, fino ad oggi, l’elenco di riferimento su cui basarsi era costituito dalle 10 categorie di cui all’Allegato I della direttiva RAEE, mentre le nuove disposizioni impongono di fare riferimento a 6 categorie presenti nell’Allegato III (già quindi previste dalla Direttiva), che includono anche delle categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni.

Le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle 10 passa alle 6, ma è la natura di questa variazione che comporta l’inclusione nell’ambito di applicazione del decreto di un maggior numero di prodotti.

Infatti, il predetto allegato I che ricordiamo è stato in vigore fino al 15 agosto, distingueva le categorie per tipologie di prodotti (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici etc. discorrendo sino ai distributori automatici). Di conseguenza, se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto in nessuna delle predette 10 categorie, semplicemente non lo considerava nel campo di applicazione.

È proprio da questo punto di vista che dal 15 agosto la novità introdotta dall’allegato III è sostanziale, perché delle 6 categorie che prevede, 3 sono individuate per tipologia (come in precedenza) ma le altre 3 (la 4, la 5 e la 6) sono categorie “aperte”.

Riportiamo le 6 categorie presenti nell’Allegato III della normativa:

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura.
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2.
  3. Lampade.
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Questa nuova “categorizzazione” è una novità importante, in quanto fino ad ora se un prodotto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, non era iscrivibile a tutto tondo in nessuna delle “vecchie” 10 categorie, veniva considerato fuori dal campo di applicazione della normativa.

Esclusioni

Non tutte le AEE rientrano nell’ambito di applicazione, dato che deve essere salvaguardato l’insieme di esclusioni previsto dalla Direttiva e dal D.Lgs. 49/2014.

Sono escluse le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari.

Inoltre la Direttiva e il D.Lgs. 49/2014 si applicano solo ai prodotti finiti e non ai componenti, a meno che i componenti non abbiano una funzione indipendente.

Sono infine escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo (art.3):

  • Le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fi ni specificamente militari;
  • Le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
  • Le lampade a incandescenza;
  • Le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
  • Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  • Le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
  • I mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  • Le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
  • Le apparecchiature appositamente concepite a fi ni di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
  • I dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti.

Fonti

Direttiva Europea 2012/19/UE.
Decreto Legislativo 49/2014 (nel quale si possono consultare l’Allegato I, l’Allegato III e le esclusioni).
Linee Guida Ministero dell’Ambiente: indicazioni operative per la definizioni dell’ambito di applicazione “aperto” del Decreto Legislativo n. 49/2014.