24 Agosto 2018
Il 15 agosto è entrata in vigore una delle novità più importanti previste dal Decreto Legislativo 49/2014. Si tratta di un grande cambiamento nel campo di applicazione della normativa sui RAEE: l’inclusione di molte apparecchiature prima non soggette alle specifiche disposizioni settoriali.
Innanzitutto specifichiamo che il D. lgs. 49/2014 è la normativa che recepisce la Direttiva Europea 2012/19/UE, la quale appunto già prevedeva l’entrata in vigore del cosiddetto “open scope” il 15 agosto 2018 e il nuovo obiettivo di riciclo RAEE per il 2019.
Entriamo nel dettaglio.
L’ “open scope” è il termine con il quale viene definito il nuovo campo di applicazione “aperto” della normativa RAEE che, da agosto 2018, si estende fino a ricomprendere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato italiano, salvo qualche esclusione che vedremo più avanti.
Dunque, fino ad oggi, l’elenco di riferimento su cui basarsi era costituito dalle 10 categorie di cui all’Allegato I della direttiva RAEE, mentre le nuove disposizioni impongono di fare riferimento a 6 categorie presenti nell’Allegato III (già quindi previste dalla Direttiva), che includono anche delle categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni.
Le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle 10 passa alle 6, ma è la natura di questa variazione che comporta l’inclusione nell’ambito di applicazione del decreto di un maggior numero di prodotti.
Infatti, il predetto allegato I che ricordiamo è stato in vigore fino al 15 agosto, distingueva le categorie per tipologie di prodotti (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici etc. discorrendo sino ai distributori automatici). Di conseguenza, se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto in nessuna delle predette 10 categorie, semplicemente non lo considerava nel campo di applicazione.
È proprio da questo punto di vista che dal 15 agosto la novità introdotta dall’allegato III è sostanziale, perché delle 6 categorie che prevede, 3 sono individuate per tipologia (come in precedenza) ma le altre 3 (la 4, la 5 e la 6) sono categorie “aperte”.
Riportiamo le 6 categorie presenti nell’Allegato III della normativa:
Questa nuova “categorizzazione” è una novità importante, in quanto fino ad ora se un prodotto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, non era iscrivibile a tutto tondo in nessuna delle “vecchie” 10 categorie, veniva considerato fuori dal campo di applicazione della normativa.
Non tutte le AEE rientrano nell’ambito di applicazione, dato che deve essere salvaguardato l’insieme di esclusioni previsto dalla Direttiva e dal D.Lgs. 49/2014.
Sono escluse le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari.
Inoltre la Direttiva e il D.Lgs. 49/2014 si applicano solo ai prodotti finiti e non ai componenti, a meno che i componenti non abbiano una funzione indipendente.
Sono infine escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo (art.3):
Fonti
Direttiva Europea 2012/19/UE.
Decreto Legislativo 49/2014 (nel quale si possono consultare l’Allegato I, l’Allegato III e le esclusioni).
Linee Guida Ministero dell’Ambiente: indicazioni operative per la definizioni dell’ambito di applicazione “aperto” del Decreto Legislativo n. 49/2014.