REM Ecologia Srl

Smaltimento dpi potenzialmente infetti


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21 Aprile 2020

L’emergenza sanitaria che sta stravolgendo il nostro Paese ha posto l’ennesimo grattacapo per le aziende: lo smaltimento dei dpi potenzialmente infetti (Dispositivi di Protezione Individuali).
Il Coronavirus ha imposto a tutte le aziende, a cui è permesso continuare a svolgere la propria attività, di riorganizzare il lavoro rispettando rigide norme igienico sanitarie. Pertanto diventa obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine per tutti i lavoratori, oltre ovviamente il mantenimento delle distanze minime di sicurezza.

Le disposizioni

In aziende e nei locali in cui hanno soggiornato persone affette da Coronavirus o persone che sono state a contatto con individui contagiati, la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: “Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto” anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati.
Nel Decreto 520 del 01/04/20 emanato dalla Regione Lombardia e nella pubblicazione “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2” del 14 marzo dell’Istituto Superiore di Sanità, vengono descritte le linee guida allo smaltimento dei DPI potenzialmente infetti ma solo in ambito domestico.

Ad oggi, i provvedimenti emanati e le varie disposizioni normative pubblicate in ambito Covid-19, non esplicitano le modalità di gestione dei DPI utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia.

Resta comunque sottointeso che i dpi non possono essere inseriti nei container/ceste in cui vengono raccolti altri rifiuti destinati alla cernita o ad un qualsiasi altro tipo trattamento.

Come smaltire i DPI potenzialmente infetti?

È comunque consigliabile, almeno in questo periodo di epidemia, una gestione maggiormente cautelativa e dunque i DPI usati nei luoghi di lavoro dovrebbero essere gestiti come “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” disciplinati dal D.P.R. 254/2003.

Quindi come avviene la gestione?
Facendo riferimento al D.P.R. sopra citato, il deposito temporaneo e preliminare, la movimentazione (anche interna), la raccolta e il trasporto dei rifiuti a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando un apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, mentre per i rifiuti taglienti o pungenti bisogna utilizzare un contenitore a perdere certificato, rigido e resistente alla puntura.

Il deposito temporaneo di rifiuti a rischio infettivo deve essere effettuato in “condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, [oggi art. 190 del D.Lgs. 152/2006] deve avvenire entro cinque giorni”.
Le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.

Ovviamente le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento devono essere affidate ad una azienda ecologica specializzata ed autorizzata alla gestione di tali rifiuti.
Stesso discorso per la fornitura dei contenitori sopra descritti, i quali devono essere obbligatoriamente omologati dal Ministero del Trasporto e conformi alla normativa ADR.